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Quanto tempo si ha per sporgere denuncia dopo i fatti in Svizzera?

La risposta breve non è « tre mesi dal furto o dal danneggiamento ». Nel diritto svizzero esistono due orologi diversi. Le regole di fondo sono nel Codice penale federale: valgono in tutti i 26 cantoni.

Pubblicato il 28 agosto 2026

In sintesi.

  • Se il reato è perseguito solo su querela, avete in linea di principio tre mesi dal giorno in cui avete conosciuto l’autore, non necessariamente dal giorno dei fatti (art. 31 CP).
  • Se il reato è perseguito d’ufficio (è il caso della maggior parte dei furti), questo termine di tre mesi non si applica. Una segnalazione resta possibile finché l’azione penale non è prescritta.
  • In ogni caso, prima segnalate, meglio è per le prove e spesso per l’assicurazione. Se il termine di tre mesi è imminente, rivolgetevi lo stesso giorno alla polizia o al ministero pubblico.

Perché si sente spesso « tre mesi »

Il Codice penale distingue i reati che lo Stato persegue da sé (d’ufficio) e quelli che persegue solo se la persona lesa sporge querela penale (art. 30 CP).

Solo per questi ultimi l’art. 31 CP fissa un termine: « Il diritto di querela si prescrive in tre mesi. Il termine decorre dal giorno in cui l’avente diritto ha conosciuto l’autore del reato. »

Non è quindi un termine « dopo il furto », ma un termine dopo che sapete chi è l’autore. Semplici sospetti di regola non bastano. Il Tribunale federale ha precisato il calcolo (DTF 144 IV 161): se apprendete l’identità il 16 maggio, il termine scade il 16 agosto a mezzanotte.

I tre mesi sono un termine di perenzione. Non si sospende né s’interrompe. Una querela tardiva per un reato perseguibile solo su querela è inammissibile.

Furto, bicicletta, veicolo: in linea di principio nessun termine di tre mesi

Il furto (art. 139 n. 1 CP), anche di una bicicletta o di un veicolo a motore, è in linea di principio perseguito d’ufficio. Polizia o ministero pubblico possono agire appena informati. Il termine dell’art. 31 CP non si applica allora.

Due eccezioni importanti, in cui la perseguibilità è solo su querela e i tre mesi tornano decisivi:

  • il furto a danno di congiunti o familiari (art. 139 n. 4 CP);
  • un reato di lieve entità (art. 172ter CP): l’atto mira solo a un elemento patrimoniale di scarso valore. Il Tribunale federale pone una soglia oggettiva di circa 300 franchi (DTF 142 IV 129, confermata nel 2024). Non è una cifra scritta nella legge; l’intenzione dell’autore conta quanto il valore reale.

Un furto di bicicletta da 200 franchi può cadere sotto l’art. 172ter (querela, tre mesi dalla conoscenza dell’autore). Un furto d’auto, quasi mai.

Danneggiamento: in linea di principio tre mesi, una volta noto l’autore

Il danneggiamento (vetro rotto, cassetta delle lettere, imbrattamento, ecc.) è in linea di principio perseguito su querela (art. 144 cpv. 1 CP). Si applica l’art. 31 CP: tre mesi da quando conoscete l’autore.

Se l’autore è sconosciuto, il termine di tre mesi non è iniziato. Potete comunque sporgere querela « contro ignoti ». L’altro orologio però gira già: la prescrizione dell’azione penale parte dal giorno del fatto (art. 98 CP).

La perseguibilità è d’ufficio, senza termine di tre mesi, in particolare se il danno è commesso in occasione di un assembramento pubblico (art. 144 cpv. 2 CP) o se si tratta di un danno considerevole (art. 144 cpv. 3 CP). Il Tribunale federale pone una soglia oggettiva di 10 000 franchi (DTF 136 IV 117).

L’altro orologio: la prescrizione dell’azione penale

Anche senza termine di tre mesi, lo Stato non può perseguire all’infinito. L’art. 97 CP fissa la prescrizione secondo la pena massima prevista dalla legge, in linea di principio dal giorno del reato (art. 98 CP):

  • furto semplice (pena massima di cinque anni, art. 139 n. 1 CP): in linea di principio quindici anni;
  • danneggiamento semplice (pena massima di tre anni, art. 144 cpv. 1 CP): in linea di principio dieci anni;
  • reato di lieve entità (multa, art. 172ter CP): in linea di principio sette anni.

Queste durate possono variare se i fatti sono qualificati diversamente. Non sostituiscono una segnalazione rapida: testimoni, immagini e tracce svaniscono.

È la stessa regola in tutti i cantoni?

Sì quanto al diritto materiale. Il Codice penale è legge federale. Un cantone non può né accorciare né allungare il termine dell’art. 31 CP, né decidere al posto della Confederazione se un furto è perseguito d’ufficio o su querela. Dal 2011 anche il Codice di procedura penale (CPP) è federale: la querela si sporge per iscritto o oralmente presso la polizia, il ministero pubblico o l’autorità delle contravvenzioni (art. 304 CPP), in tutta la Svizzera.

No quanto alla prassi. Cambiano l’autorità destinataria, la lingua, i moduli interni, talvolta uno strumento cantonale di segnalazione online. Ciò non incide sul termine legale. Per un reato su querela conta che una querela valida giunga all’autorità competente entro il termine.

Assicurazione e azione civile

Molti contratti di assicurazione esigono una dichiarazione tempestiva, a volte in un termine contrattuale più breve del diritto penale. Non è lo stesso calendario dell’art. 31 CP.

In sede civile, l’azione di risarcimento si prescrive in linea di principio in tre anni dalla conoscenza del danno e della persona tenuta a ripararlo, e in dieci anni dal fatto (art. 60 cpv. 1 CO). Se il fatto è anche un reato, la prescrizione civile può durare almeno quanto l’azione penale (art. 60 cpv. 2 CO). Una segnalazione precoce semplifica il seguito.

E il modulo online?

ma-plainte.ch permette di preparare una dichiarazione, poi di stamparla, firmarla e inviarla per posta all’autorità indicata. La piattaforma non è un’autorità di polizia. Non interrompe i termini legali: per l’autorità conta ricevere a tempo il documento firmato.

Se il termine di tre mesi scade nei prossimi giorni, non affidate il rispetto del termine alla posta: contattate direttamente la polizia o il ministero pubblico del cantone interessato.

Per preparare una dichiarazione: furto, furto di ciclo, furto di veicolo, danneggiamento o il modulo online.

Questo testo presenta il quadro legale generale alla data di pubblicazione. Non costituisce un parere giuridico e non sostituisce il consiglio di un avvocato né le indicazioni dell’autorità competente. Ogni situazione può essere diversa.

Fonti

  • Codice penale svizzero (RS 311.0), art. 30, 31, 97, 98, 139, 144 e 172ter
  • Codice di procedura penale (RS 312.0), art. 304
  • DTF 144 IV 161: calcolo del termine di tre mesi
  • DTF 126 IV 131: conoscenza sufficientemente certa dell’autore
  • DTF 142 IV 129 (e sentenza 6B_1013/2024): soglia di circa 300 franchi per la lieve entità
  • DTF 136 IV 117: soglia di 10 000 franchi per il danno considerevole
  • Codice delle obbligazioni, art. 60: prescrizione dell’azione civile

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Domande frequenti

Il termine di tre mesi corre dal giorno del furto?
No. Per i reati perseguibili solo su querela, il termine di tre mesi (art. 31 CP) corre da quando avete conosciuto l’autore, non automaticamente dai fatti. Per i reati perseguibili d’ufficio questo termine di tre mesi non si applica.
I cantoni hanno termini diversi?
No quanto al diritto materiale. Il Codice penale federale vale in tutta la Svizzera. Cambiano l’autorità destinataria e il modo di depositare il documento, non la durata del termine dell’art. 31 CP.
Non conosco l’autore. Posso comunque segnalare i fatti?
Sì. Il termine di tre mesi non è iniziato se non avete una conoscenza sufficientemente certa dell’autore. Una segnalazione resta utile, anche « contro ignoti », finché l’azione penale non è prescritta.
Un furto di bicicletta di scarso valore è trattato come un furto « normale »?
Non necessariamente. Se l’atto mira solo a un elemento di scarso valore (giurisprudenza: circa 300 franchi), può applicarsi l’art. 172ter CP: perseguibilità su querela e termine di tre mesi dalla conoscenza dell’autore.