In sintesi.
- Annotate il prima possibile il luogo, il periodo e, se lo avete, il numero di telaio o di serie.
- Il furto (art. 139 CP), anche di una bici o di un monopattino, è in linea di principio perseguito d’ufficio : il termine di tre mesi dell’art. 31 CP di regola non si applica.
- Un monopattino elettrico omologato è un ciclomotore leggero ai sensi dell’OETV. Per il furto si segnala comunque un bene scomparso, come per un velocipede.
- L’indennizzo da parte di un’assicurazione economia domestica o di una casco non è automatico : leggete il contratto e avvisate l’assicuratore.
Le prime ore
Verificate prima che non si tratti di uno spostamento (rimozione, cortile, vicino). Se il bene è scomparso, annotate quanto sapete ancora : via, comune, fascia oraria, marca, colore, particolarità, numero di telaio. Una foto vecchia o una fattura servono dopo, anche se non le avete subito a portata di mano.
Non è necessario aver visto l’autore. La maggior parte dei furti di velocipedi avviene senza testimoni. Una segnalazione « contro ignoti » resta utile.
Il quadro penale
Il furto è definito all’art. 139 CP. Per una bici, una mountain bike, un’e-bike o un monopattino è in linea di principio un reato perseguito d’ufficio. Il termine di tre mesi (art. 31 CP) riguarda soprattutto i reati perseguibili solo su querela.
Due eccezioni restano importanti, dettagliate nell’articolo Quanto tempo per sporgere denuncia in Svizzera : furto a danno di congiunti (art. 139 n. 4 CP) e reato di lieve entità (art. 172ter CP, giurisprudenza intorno ai 300 franchi).
Monopattino elettrico : stesso furto, altra etichetta tecnica
Nella circolazione, molti monopattini elettrici senza sedile rientrano nei ciclomotori leggeri (OETV art. 18 lett. b : propulsione elettrica fino a 20 km/h, potenza massima 0,5 kW). Le regole di circolazione (OCR art. 42 cpv. 4) li assimilano in pratica ai velocipedi. Ciò non ne fa un « veicolo immatricolato » nel senso delle procedure cantonali per le automobili.
Nella dichiarazione descrivete il mezzo com’è : elettrico o no, con o senza sedile, numero di serie della batteria se noto.
Cosa annotare, se lo avete
- Marca, modello, colore, misura.
- Numero di telaio, numero di serie, numero della batteria.
- Ultimo luogo e ultima ora di sosta.
- Tipo di lucchetto, tracce.
- Foto, fattura, contratto di assicurazione : utili, non indispensabili per iniziare.
Il cantone di Vaud ricorda, per ogni furto, di consegnare un elenco preciso degli oggetti scomparsi.
Assicurazione
La responsabilità civile obbligatoria dei veicoli a motore non riguarda una bici o un monopattino come un’automobile. Un’assicurazione economia domestica o una casco specifica può intervenire, secondo il contratto. L’art. 38 LCA impone di avvisare l’assicuratore appena avete conoscenza del sinistro e del vostro diritto.
Dove rivolgersi
La competenza è in linea di principio quella del luogo dei fatti. La querela si sporge per iscritto o oralmente presso la polizia, il ministero pubblico o l’autorità delle contravvenzioni (art. 304 CPP). A Vaud, una querela scritta al ministero pubblico deve essere datata e firmata in originale. A Ginevra esiste una pre-denuncia online per alcuni furti ; non riguarda i veicoli immatricolati.
ma-plainte.ch permette di preparare una dichiarazione di furto di velocipede, stamparla, firmarla e inviarla per posta all’autorità indicata. Non è il sito della polizia. Vedi Furto di bicicletta / monopattino, Ginevra e Vaud. Modulo : preparare una dichiarazione.
Questo testo presenta il quadro generale alla data di pubblicazione. Non costituisce un parere giuridico e non sostituisce il consiglio di un avvocato né le indicazioni dell’autorità o dell’assicuratore.
Fonti
- Codice penale svizzero (RS 311.0), art. 30, 31, 139 e 172ter
- Codice di procedura penale (RS 312.0), art. 304
- Legge federale sul contratto d’assicurazione (RS 221.229.1), art. 38
- OETV (RS 741.41), art. 18 lett. b
- BPA, veicoli elettrici e regole di circolazione
- Stato di Vaud, « Comment déposer une plainte pénale »
- Repubblica e cantone di Ginevra, « Déposer plainte »