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Bici o monopattino rubato : cosa fare in Svizzera?

Il posto è vuoto. Il lucchetto è tagliato, o non c’è più nulla dove avevate lasciato la bicicletta o il monopattino. Prima delle pratiche, alcune note precise aiutano più di una dichiarazione vaga. Il diritto penale è federale : vale in tutti i cantoni.

Pubblicato il 9 settembre 2026

In sintesi.

  • Annotate il prima possibile il luogo, il periodo e, se lo avete, il numero di telaio o di serie.
  • Il furto (art. 139 CP), anche di una bici o di un monopattino, è in linea di principio perseguito d’ufficio : il termine di tre mesi dell’art. 31 CP di regola non si applica.
  • Un monopattino elettrico omologato è un ciclomotore leggero ai sensi dell’OETV. Per il furto si segnala comunque un bene scomparso, come per un velocipede.
  • L’indennizzo da parte di un’assicurazione economia domestica o di una casco non è automatico : leggete il contratto e avvisate l’assicuratore.

Le prime ore

Verificate prima che non si tratti di uno spostamento (rimozione, cortile, vicino). Se il bene è scomparso, annotate quanto sapete ancora : via, comune, fascia oraria, marca, colore, particolarità, numero di telaio. Una foto vecchia o una fattura servono dopo, anche se non le avete subito a portata di mano.

Non è necessario aver visto l’autore. La maggior parte dei furti di velocipedi avviene senza testimoni. Una segnalazione « contro ignoti » resta utile.

Il quadro penale

Il furto è definito all’art. 139 CP. Per una bici, una mountain bike, un’e-bike o un monopattino è in linea di principio un reato perseguito d’ufficio. Il termine di tre mesi (art. 31 CP) riguarda soprattutto i reati perseguibili solo su querela.

Due eccezioni restano importanti, dettagliate nell’articolo Quanto tempo per sporgere denuncia in Svizzera : furto a danno di congiunti (art. 139 n. 4 CP) e reato di lieve entità (art. 172ter CP, giurisprudenza intorno ai 300 franchi).

Monopattino elettrico : stesso furto, altra etichetta tecnica

Nella circolazione, molti monopattini elettrici senza sedile rientrano nei ciclomotori leggeri (OETV art. 18 lett. b : propulsione elettrica fino a 20 km/h, potenza massima 0,5 kW). Le regole di circolazione (OCR art. 42 cpv. 4) li assimilano in pratica ai velocipedi. Ciò non ne fa un « veicolo immatricolato » nel senso delle procedure cantonali per le automobili.

Nella dichiarazione descrivete il mezzo com’è : elettrico o no, con o senza sedile, numero di serie della batteria se noto.

Cosa annotare, se lo avete

  • Marca, modello, colore, misura.
  • Numero di telaio, numero di serie, numero della batteria.
  • Ultimo luogo e ultima ora di sosta.
  • Tipo di lucchetto, tracce.
  • Foto, fattura, contratto di assicurazione : utili, non indispensabili per iniziare.

Il cantone di Vaud ricorda, per ogni furto, di consegnare un elenco preciso degli oggetti scomparsi.

Assicurazione

La responsabilità civile obbligatoria dei veicoli a motore non riguarda una bici o un monopattino come un’automobile. Un’assicurazione economia domestica o una casco specifica può intervenire, secondo il contratto. L’art. 38 LCA impone di avvisare l’assicuratore appena avete conoscenza del sinistro e del vostro diritto.

Dove rivolgersi

La competenza è in linea di principio quella del luogo dei fatti. La querela si sporge per iscritto o oralmente presso la polizia, il ministero pubblico o l’autorità delle contravvenzioni (art. 304 CPP). A Vaud, una querela scritta al ministero pubblico deve essere datata e firmata in originale. A Ginevra esiste una pre-denuncia online per alcuni furti ; non riguarda i veicoli immatricolati.

ma-plainte.ch permette di preparare una dichiarazione di furto di velocipede, stamparla, firmarla e inviarla per posta all’autorità indicata. Non è il sito della polizia. Vedi Furto di bicicletta / monopattino, Ginevra e Vaud. Modulo : preparare una dichiarazione.

Questo testo presenta il quadro generale alla data di pubblicazione. Non costituisce un parere giuridico e non sostituisce il consiglio di un avvocato né le indicazioni dell’autorità o dell’assicuratore.

Fonti

  • Codice penale svizzero (RS 311.0), art. 30, 31, 139 e 172ter
  • Codice di procedura penale (RS 312.0), art. 304
  • Legge federale sul contratto d’assicurazione (RS 221.229.1), art. 38
  • OETV (RS 741.41), art. 18 lett. b
  • BPA, veicoli elettrici e regole di circolazione
  • Stato di Vaud, « Comment déposer une plainte pénale »
  • Repubblica e cantone di Ginevra, « Déposer plainte »

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Domande frequenti

Devo aver visto il ladro per segnalare il furto?
No. La maggior parte dei furti di bici e monopattini avviene senza testimoni. Una segnalazione contro ignoti resta possibile. Descrivete il mezzo, il luogo e il periodo con la maggior precisione possibile.
Il numero di serie è obbligatorio?
No. Aiuta a identificare il mezzo se viene ritrovato, ma la sua assenza non impedisce di segnalare i fatti. Allegate una foto o una fattura se le avete.
Un monopattino elettrico si dichiara come una bicicletta?
Per il diritto penale è un furto (art. 139 CP), come una bici. Tecnicamente molti monopattini elettrici sono ciclomotori leggeri (OETV). Nella dichiarazione precisate il tipo di mezzo e i numeri noti.
L’assicurazione economia domestica paga sempre?
No. Dipende dal contratto. Avvisate l’assicuratore secondo l’art. 38 LCA. Diritto penale e contratto d’assicurazione non hanno lo stesso calendario.